|
Il nuovo regolamento Emas – Deroghe per le organizzazioni di piccole dimensioniPrevisto il prolungamento della frequenza di rinnovo della registrazione Emas da tre fino a quattro anni, e della frequenza di aggiornamento da un anno fino a due, purché il verificatore ambientale, che ha effettuato la verifica dell’organizzazione, confermi il soddisfacimento di alcune condizioni
Una delle novità contenute nel Regolamento CE 1221/09 che ha destato più interesse riguarda la possibilità per le organizzazioni di piccole dimensioni di usufruire di una deroga sulla durata della registrazione. L’articolo 7 del Regolamento Emas infatti dà la possibilità alle piccole organizzazioni (micro, piccole e medie imprese definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione) di richiedere all’Organismo Competente (nel nostro caso il Comitato Ecolabel Ecoaudit - Sezione Emas Italia), il prolungamento della frequenza di rinnovo della registrazione Emas da tre fino a quattro anni, e della frequenza di aggiornamento da un anno fino a due, purché il verificatore ambientale, che ha effettuato la verifica dell’organizzazione, confermi il soddisfacimento delle seguenti condizioni: - non esistono rischi ambientali significativi; - l’organizzazione non ha in programma modifiche sostanziali così come definite dall’articolo 8; - l’organizzazione non contribuisce a problemi ambientali significativi a livello locale.
Tale deroga non è quindi automatica, ma deriva da una specifica e circostanziata richiesta che viene resa nota segnando l’apposita casella nel format (Allegato VI al Regolamento Emas) con il quale l’organizzazione trasmette al Comitato le informazioni relative alla registrazione/rinnovo. Dal punto di vista operativo, però, è necessario, in aggiunta a ciò, che l’Organismo Competente abbia evidenza del soddisfacimento delle condizioni contenute nell’articolo 7. Per effettuare questo ulteriore passaggio, possono essere utilizzate le due seguenti modalità. La prima prevede l’inserimento esplicito nella Dichiarazione Ambientale, che viene convalidata dal verificatore ambientale, del fatto che le condizioni sopra elencate siano soddisfatte dall’organizzazione in questione. La seconda consiste nell’allegare alla richiesta di registrazione/rinnovo una dichiarazione, firmata e convalidata dall’ente certificatore che ha effettuato la verifica, relativa al soddisfacimento da parte dell’organizzazione richiedente delle condizioni suddette. Quest’ultima modalità facilita l’Organismo Competente in quanto si rende più spedito il procedimento di istruttoria relativo alla richiesta di registrazione o rinnovo e meno frequenti possibili sviste, con conseguente richiesta di chiarimenti e prolungamento dei tempi di attesa. Dal punto di vista della trasparenza e della completezza è invece da preferire l’inserimento di tale informazione all’interno della Dichiarazione Ambientale.
(Fonte Emas Newsletter) |